PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA
22 marzo 2002 (GU n. 80 del 5-4-2002)
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei
territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3189).
IL MINISTRO DELL'INTERNO Delegato per il coordinamento della
protezione civile
- Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- Visto l'art. 107, comma 1 lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 6 novembre 1999 di dichiarazione dello stato di emergenza
idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Palermo e Trapani;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14gennaio 2002, che proroga lo stato di emergenza in relazione
alla crisi di approvvigionamento idropotabile in atto nel
territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Palermo e Trapani sino al 31 dicembre 2002,
- Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del
19 aprile 2000;
- Vista l'ordinanza n. 3059 del 30 maggio 2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2000;
- Vista l'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del
1 marzo 2001;
- Vista l'ordinanza n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del
6 aprile 2001;
- Vista l'ordinanza n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103
del 5 maggio 2001;
- Vista l'ordinanza 3160 del 27 novembre 2001 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 1
dicembre 2001;
- Visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000/2006
per le regioni obiettivo 1 ed il programma operativo regionale
(POR) Sicilia 2000/2006, approvati dalla commissione U.E.,
nonche' il completamento di programmazione approvato dalla
Regione siciliana;
- Considerato che, anche a causa dalle condizioni meteoclimatiche,
perdura la situazione di emergenza idrica nei territori delle
province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;
- Ritenuta la necessita' di realizzare gli interventi strutturali
previsti nell'accordo di programma quadro risorse idriche
per la Regione siciliana, stipulato in data 5 ottobre 2001
e le successive modifiche ed integrazioni;
- Ritenuta altresi' la necessita' di pervenire, in tempi rapidi,
alla costituzione degli ambiti territoriali ottimali previsti
dalla legge n. 36/1994, cosi' come recepita dalla Regione
siciliana con legge n.10/1999 ed alla approvazione dei relativi
piani d'ambito;
- Ritenuta inoltre l'urgenza di completare il programma di
intervento straordinario di cui alla tabella "A"
allegata all'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, cosi' come
rimodulato dal commissario delegato con ordinanza n. 3108
del 24 febbraio 2001, nonche' di realizzare tutti gli ulteriori
interventi che si rendessero necessari per superare lo stato
di emergenza nelle province siciliane sopra citate;
- Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
- Acquisita l'intesa del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
- Acquisita l'intesa del presidente della Regione siciliana
l'art.107, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112;
Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
per l'attuazione degli interventi di emergenza nel settore
dell'approvvigionamento idropotabile delle province di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, provvede all'attuazione
degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza
nel settore dell'approvvigionamento, dell' adduzione, della
potabilizzazione e della distribuzione delle acque, a garantire
la quantita' e la qualita' della risorsa idrica necessaria
per gli usi umani, nonche' avviare e completare gli interventi
per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita.
2. In particolare il commissario delegato - presidente della
Regione siciliana provvede, nelle province di cui al precedente
comma 1, a:
- realizzare gli interventi prioritari e strategici previsti
nell'accordo di programma quadro stipulato in data 5 ottobre
2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- attivare, nell'ambito del quadro finanziario programmato
e nel rispetto delle procedure per la rimodulazione previste
nell'accordo di programma quadro, ogni altro intervento ritenuto
necessario al superamento dello stato di emergenza;
- adottare ogni iniziativa finalizzata al razionale uso della
risorsa idrica, nonche' alla piena operativita' degli ambiti
territoriali ottimali, secondo le modalita' previste dal decreto
del presidente della Regione siciliana del 7 agosto 2001,
ponendo in essere, ove occorra, gli interventi sostitutivi
in luogo dei soggetti inadempienti;
- individuare, ove necessario, i soggetti attuatori degli
interventi;
- accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui
alla tabella "A" allegata all'ordinanza n. 3052
del 31 marzo 2000, cosi' come rimodulata, ai sensi del comma
4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001,
dal commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima
ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001;
- procedere, per il superamento dello stato di emergenza,
alla riprogrammazione degli interventi non ancora di cui alla
tabella "A" allegata all'ordinanza n. 3052 del 31
marzo 2000, cosi' come rimodulata dal precedente commissario;
- prevedere nuovi interventi per fronteggiare l'emergenza
idrica, procedendo alla ulteriore rimodulazione del piano
straordinario di cui alla tabella "A" allegato all'ordinanza
n. 3052 del 31 marzo 2000, da sottoporre alla presa d'atto
del dipartimento della protezione civile, del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
- individuare, inoltre, nuovi punti di approvvigionamento
idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro utilizzazione;
- acquisire, altresi', punti di approvvigionamento esistenti,
mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione
temporanea.
Art. 2.
1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli
impianti, autorizzandone l'esercizio, previa acquisizione
di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla
osta, anche mediante convocazione di conferenza di servizi
ai sensi della normativa vigente, i cui termini sono ridotti
alla meta'.
L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante
agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione
delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e comporta
la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'
dei lavori.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana,
in deroga alla normativa vigente, per l'espletamento delle
indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione,
dispone l'accesso alle aree interessate; inoltre, per le occupazioni
d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti
per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il
decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato
di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana puo' acquisire gli studi, le indagini, i progetti
e, d'intesa con il soggetto interessato, completare le opere,
integrando, ove occorra, le eventuali risorse gia' disponibili.
Art. 3.
1. Nell'ambito delle attivita' di cui al precedente art. 1,
al fine di superare l'attuale criticita' della situazione
di approvvigionamento idropotabile per la citta' di Palermo,
il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
puo' autorizzare l'effettuazione da parte dell'AMAP di interventi
di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento
di Garcia.Poma, nel limite massimo della spesa di euro 1.032.913,80,
che gravera' sulla contabilita' speciale intestata al commissario
delegato. Inoltre, d'intesa con il Ministero della salute,
il commissario delegato e' autorizzato a derogare alla vigente
normativa in materia delle caratteristiche di qualita' delle
acque della sorgente "Presidiana".
Art. 4.
1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana,
per il periodo strettamente necessario per l'attuazione degli
interventi, e' autorizzato ad acquisire dagli invasi i quantitativi
di acqua necessari al superamento dell'emergenza idrica, nonche'
anche ad autorizzare anche il sollevamento delle acque stesse
in deroga alle destinazioni attuali, d'intesa con il servizio
nazionale dighe limitatamente agli invasi dallo stesso servizio
censiti e nel rispetto dei principi della pubblica incolumita'
e della salute pubblica.
Art. 5.
1. Per le finalita' della presente ordinanza, e' istituita
una commissione tecnica con funzioni consultive, composta
da sette esperti, di cui il presidente ed un componente designati
dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana,
due componenti designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela e del territorio, un componente designato dal dipartimento
della protezione civile, un componente designato dal Ministro
della salute ed un componente designato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. La commissione e' nominata con provvedimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela e del territorio, d'intesa con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
commissario delegato - presidente della Regione siciliana,
che ne fissa anche i compensi e le modalita' dei rimborsi
spese, ed ha sede presso gli uffici del commissario delegato.
Il relativo onere grava sulle disponibilita' finanziarie del
commissario delegato - presidente della Regione siciliana.
Art. 6.
1. Per il completamento e l'affidamento della fase esecutiva
delle progettazioni degli interventi previsti nella presente
ordinanza, il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana puo' avvalersi dell'attivita' del soggetto pubblico
o privato idoneo avente la necessaria competenza tecnica da
individuarsi, con ogni urgenza, anche a trattativa privata.
Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
approva i progetti ed individua, ove occorra, l'ente attuatore
ovvero procede alla sostituzione di quello esistente in caso
di inadempienza, richiede ogni necessaria collaborazione,
anche mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni,
alle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione
regionale, agli uffici territoriali di Governo, alle province,
ai comuni, alle aziende speciali, ai consorzi, alle societa'
di gestione a prevalente capitale pubblico preposte alla gestione
dei diversi servizi idrici, alle universita', alle aziende
sanitarie locali, ai vigili del fuoco, agli uffici del genio
civile, ai gestori del servizio idrico, ai servizi tecnici
nazionali.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario
delegato - presidente della Regione siciliana puo' avvalersi
di un vice-commissario, di un sub-commissario nominato d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
di un'apposita struttura, composta complessivamente da non
piu' di quaranta unita' di personale, di cui 30 a tempo pieno,
delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui al comma
precedente.
L'utilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni
puo' essere disposto dal commissario delegato - presidente
della Regione siciliana in deroga alle procedure di comando
o di distacco.
3. Al personale dirigenziale, utilizzato a tempo pieno nella
struttura commissariale, tenuto conto delle disposizioni di
cui alla legge della Regione siciliana 15 maggio 2000 n. 10
e relativi decreti attuativi, si applicano gli istituti contrattuali
del rapporto dell'amministrazione di provenienza, il trattamento
accessorio sulla base dell'incarico di funzione conferite,
nonche' la retribuzione di risultato previsto dai contratti
collettivi di lavoro. La durata minima dei contratti e' determinata
in deroga al limite temporale previsto dal decreto legislativo
n. 165/2001 e dalla citata leggeregionale n. 10/2000. Al personale
non dirigenziale viene assicurato il mantenimento complessivo
delle indennita' e dei trattamenti economici accessori in
godimento presso le amministrazioni diappartenenza ed e' autorizzata
l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nel
limite massimo di 70 ore mensili, effettivamente reso e certificato,
calcolato sulla base degli importi orari in relazione alle
qualifiche di appartenenza.
4. Per le missioni del personale, autorizzate da commissario
delegato - presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto
il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza,
con possibilita' di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio,
con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa
stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990 n. 44.
5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
puo', altresi', avvalersi per esigenze connesse all'attuazione
della presente ordinanza, di 5 consulenti provvisti di specifiche
competenze tecniche e/o scientifiche nella materie oggetto
della presente ordinanza. Con il provvedimento commissariale
di nomina verranno determinati l'oggetto dell'incarico, la
durata e il relativo compenso mensile spettante.
6. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
puo', inoltre, conferire, per particolari esigenze connesse
all'attuazione della presente ordinanza, incarichi professionali
per attivita' di collaborazione coordinata e continuata, nel
limite del dieci percento delle attivita' di personale di
cui al secondo comma del presente articolo, per periodi non
superiori a mesi tre.
7. Per le attivita' di sua competenza connesse alle situazioni
di emergenza di cui alla presente ordinanza, e per tutta la
sua durata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
puo' avvalersi fino a 15 unita' di personale, poste a tal
fine inposizione di comando o di distacco, previo assenso
degli interessati fermo restando il trattamento, anche economico,
in essere al momento del comando, identificate tra i dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici anche
economici, delle societa' a partecipazione pubblica, anche
in liquidazione. Tale personale e' messo a disposizione del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non oltre
20 giorni dalla richiesta. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio per le stesse finalita' puo' altresi'
avvalersi, negli stessi limiti temporali, fino ad numero massimo
di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative
ai quali viene corrisposta una indennita' pari a quella prevista
per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno1998, n.
180 convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. Gli oneri
relativi alle spese di personale da rimborsare agli enti pubblici
ealle societa' a partecipazione pubblica sono posti a carico,
nei limiti degli stanziamenti previsti, della U.P.B. 4.1.1.0
- funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
e della tutela del territorio. Le indennita' da corrispondere
agli esperti e le spese per lavoro straordinario del predetto
personale,calcolato sulla base degli importi orari spettanti
in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita'
effettivamente resa, da corrispondersi nel limite massimo
di 70 pre mensili non cumulabili con altre forme di straordinario,
sono poste a carico ed erogate dal commissario delegato -
presidente della Regione siciliana, nel limite delle risorse
gia' autorizzate dalle precedenti ordinanze e di quelle messe
a disposizione dalla presente ordinanza.
Art. 7.
1. Per gli obiettivi della presente ordinanza, il commissario
delegato - presidente della Regione siciliana assume ogni
indispensabile iniziativa di carattere contrattuale per garantire
il funzionamento della struttura posta sotto la sua direzione.
2. Al fine di assicurare la necessaria operativita' la strutturacommissariale
prevista nella presente ordinanza, il commissario delegato
- presidente della Regione siciliana provvede a dotarla dei
necessari supporti logistici.
3. Per le forniture di beni e servizi per le esigenze della
struttura commissariale si applicano le norme vigenti nella
Regione siciliana.
Art. 8.
1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza
n. 3108 del 24 febbraio 2001, esaurite le attivita' amministrative
e contabili di cui all'art. 1 dell'ordinanza medesima trasferisce
i fondi di cui all'art. 7 della suddetta ordinanza, nonche'
ogni ulteriore risorsa economica comunque assegnatagli, al
netto delle somme gia' erogate, su apposita contabilita' intestata
al commissario delegato - presidente della Regione siciliana
di cui all'art. 1 della presente ordinanza; trasferira', inoltre,
eventuali beni mobili ed attrezzature acquistati o comunque
assegnatigli in dotazione per l'espletamento delle attivita'.
2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana,
per l'espletamento dell'incarico dispone:
- delle risorse di cui al precedente comma 1;
- della somma di euro 11.594.826,28 di cui alla legge 23 dicembre
2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), art. 16, fondo regionale
di protezione civile annualita' 2001 assegnata alla Regione
siciliana che sara' versata sull'apposita contabilita' speciale;
- delle somme gia' previste dall'art. 9 dell'ordinanza n.
3052 del 31 marzo 2000 e dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza
n. 3108 del 24 febbraio 2001 a carico del Ministero dei lavori
pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
e dal "Fondo della protezione civile" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze), qualora ancora non versate sulla contabilita' speciale
intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza n.
3108 del 24 febbraio 2001;
- della somma di euro 18.592.448 milioni assegnata per gli
interventi nelle aree depresse (delibera CIPE n. 138/2000)
di cui alla delibera della giunta della Regione siciliana
n. 203/2001, autorizzata dalla delibera CIPE del 15 novembre
2001;
Inoltre, per le finalita' di cui alla presente ordinanza,
il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
e' autorizzato a:
- disporre delle risorse comunitarie, nazionali, regionali
e locali, comunque assegnate alla Regione siciliana o destinate
alla realizzazione di opere per l'approvvigionamento, adduzione,
potabilizzazione, distribuzione delle acque ad uso potabile;
- attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento
comunitario degli interventi previsti nella presente ordinanza;
- avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali
e comunitari;
- utilizzare i ribassi d'asta derivanti dagli appalti delle
opere della presente ordinanza.
3. Le risorse finanziarie da assegnare al commissario delegato
- presidente della Regione siciliana per le finalita' della
presente ordinanza sono trasferite in deroga alle vigenti
norme e del regolamento di contabilita' generale dello Stato
in materia di contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita'
speciale a carico della gestione commissariale.
4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana,
anche al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
previsti nella presente ordinanza, puo' autorizzare gli enti
gestori ad anticipare, in tutto o in parte, le somme a carico
della gestione commissariale.
5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana
e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita'
di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla
vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello
Stato.
6. Inoltre il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana riferisce con cadenza trimestrale sull'attuazione
della presente ordinanza al dipartimento della protezione
civile, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 9.
1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana,
al termine delle attivita' di cui alla presente ordinanza,
con proprio provvedimento, individua e trasferisce ai titolari
dei diversi servizi idrici, con decorrenza immediata, le opere
e le progettazioni, ultimate o in corso di esecuzione, compresa
la documentazione ed atti relativi.
2. I beni mobili e le attrezzature acquisite dalla struttura
commissariale, o comunque in sua dotazione, al termine dell'attivita'
vengono trasferiti al patrimonio della Regione siciliana.
Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo
ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione
della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti
da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi
a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con
i loro mezzi.
Art. 11.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario
delegato presidente della Regione siciliana puo' derogare
alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 41 e 117;
- decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, art. 56;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076, art. 42;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983,
n. 939, articoli 5 e 7;
- legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990,
n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modifiche ed integrazioni, art. 456, comma 12;
- decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367, art. 20;
- decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4,
8, 13, 14, 18 e 19;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14;
- legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art.
6;
- legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-bis,
36, 39 e 40;
- decreto del Ministero della sanita' 26 marzo 1991, nel rispetto
comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'art.
17 deldecreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31;
- decreto dell'assessorato della Regione siciliana 21 novembre
1992, n. 3446;
- legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 30 e 65;
- legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996 n. 4 e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2;
- legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni, art. 14;
- legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 3;
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodifiche
ed integrazioni, articoli 24 e 58;
- legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art.
24;
- legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli
9, 12, 13 e relativi decreti applicativi;
- regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e
106;
- piano regolatore generale degli acquedotti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro:
Scajola
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