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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 giugno 2002
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle
province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento
della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore
zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa
l'intero territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3224).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di
emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel
territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo
e Trapani e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con
contestuale nomina del presidente della regione siciliana commissario
delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato
lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento
idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania,
Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;
Vista l'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002,
recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei
territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e
Trapani";
Considerato che il sensibile abbassamento delle falde acquifere ha
aggravato ulteriormente la grave crisi idrica gia' presente nella
regione siciliana, coinvolgendo le province di Messina, Siracusa,
Catania e Ragusa e determinando, anche a causa delle condizioni
meteoclimatiche, una situazione di emergenza;
Considerato che gia' in molti comuni delle province di Messina,
Catania, Siracusa e Ragusa l'erogazione del servizio di acqua
potabile avviene con modalita' intermittenti, a causa
dell'indisponibilita' di un adeguato regime delle fonti di
approvvigionamento;
Considerato che ai fini dell'emergenza idrica anche gli usi
connessi all'esercizio degli acquedotti rurali di cui all'art. 27,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono equiparati agli usi
idro-potabili e che, dopo il consumo umano, deve essere assicurata la
priorita' dell'uso agricolo;
Considerato che, per superare lo stato di emergenza idrica nel
territorio della regione siciliana, e' anche necessario avviare il
governo unitario della risorsa idrica e la gestione unitaria del
servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa
stessa, tenendo conto anche della necessita' di ottimizzare il
sistema degli invasi presenti nella regione;
Ritenuto inoltre, che la scarsita' delle precipitazioni, associata
alle alte temperature, ha determinato gravi problemi di alimentazione
del bestiame, stante la sopravvenuta insufficienza di riserve
vegetative;
Considerato che le popolazioni animali presenti nel territorio
della regione siciliana sono state riconosciute quale patrimonio
inestimabile per la salvaguardia della biodiversita' e protette dalla
convenzione di Rio de Janeiro del 1972, e che tale popolazione e'
fortemente legata allo sfruttamento delle essenze pascolative
autoctone e naturali;
Ritenuto altresi', di dover integrare i contenuti della citata
ordinanza n. 3189/2002, al fine di assicurare la piu' efficace azione
della gestione commissariale, unitamente ad un piu' funzionale
coordinamento delle relative iniziative nell'ambito dell'intero
territorio regionale;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione siciliana;
Dispone:
Art 1.
1. Il presidente della regione siciliana, gia' commissario delegato
per l'attuazione degli interventi urgenti nel settore
dell'approvvigionamento idro-potabile delle province di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, e' nominato commissario
delegato anche per le province di Messina, Catania, Siracusa e
Ragusa, e provvede alla realizzazione delle attivita' finalizzate al
superamento dell'emergenza nel settore dell'approvvigionamento,
dell'adduzione, della potabilizzazione, del trasporto e della
distribuzione delle acque, ed a garantire la qualita' e la quantita'
della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonche' ad avviare
e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali
condizioni di vita.
2. Il commissario delegato pone in essere, sull'intero territorio
della regione siciliana, unitamente agli interventi di cui all'art.
1, comma 2 dell'ordinanza 3189/2002, anche le seguenti attivita':
a) avvio del governo unitario della risorsa idrica e della
gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi
usi della risorsa stessa;
b) individuazione degli interventi e delle procedure necessari
per la messa in normale esercizio dei serbatoi artificiali presenti
sul territorio della regione siciliana necessari per lo svolgimento
del servizio di approvvigionamento idrico;
c) realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di
programma quadro "Risorse idriche per la regione siciliana" stipulato
in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, gia'
valutati positivamente dall'amministrazione regionale, nonche'
attuazione delle procedure per la definizione degli interventi di cui
all'allegato 2-bis del medesimo accordo;
d) il commissario delegato puo', altresi', predisporre linee
guida per l'attuazione e fornire direttive relativamente
all'interpretazione autentica della legge n. 36/1994 come recepita
dalla legge della regione siciliana n. 10/1999 e dei connessi
provvedimenti attuativi.
3. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a predisporre
gli studi, la progettazione e la realizzazione delle opere e delle
infrastrutture necessaria per l'utilizzo, a fini idropotabili,
dell'invaso di Rosamarina, del bacino idrografico S. Leonardo.
4. Al fine di rendere piu' efficace l'azione del Commissario
delegato sono apportate all'ordinanza 3189/2002 le seguenti modifiche
ed integrazioni:
a) all'art. 1, comma 2, punto 6 dopo le parole "non ancora" e
aggiunta la seguente "avviati";
b) all'art. 1, comma 2, punto 9 dopo la parola "temporanea" sono
aggiunte le seguenti parole "anche avvalendosi della collaborazione
dei prefetti territorialmente competenti";
c) all'art. 5, comma 1 la parola "sette" e' sostituita dalla
seguente "otto", dopo la frase "un componente designato dal Ministro
della salute" si aggiunge la seguente "un componente designato dal
Ministro delle politiche agricole e forestali";
d) all'art. 6, comma 1 dopo le parole "ai servizi tecnici
nazionali" si aggiungono le seguenti "nonche' di altri Enti pubblici,
anche economici.";
e) all'articolo 6, comma 2 la frase "composta complessivamente da
non piu' di quaranta unita' di personale, di cui 30 a tempo pieno" e'
sostituita dalla seguente "composta complessivamente da non piu' di
sessanta unita' di personale, di cui cinquanta a tempo pieno";
f) all'art. 6, comma 2 e' aggiunta la seguente disposizione: "Il
trattamento economico complessivo dei dipendenti della regione
siciliana, utilizzati dalla struttura commissariale di cui al comma
2, resta a carico dei singoli rami delle amministrazioni di
provenienza";
g) all'art. 6, comma 5, le parole "di cinque consulenti" sono
sostituite dalle seguenti "di dieci consulenti".
5. Il personale comunque utilizzato nelle attivita' volte a
fronteggiare lo stato di emergenza idrica dichiarato nella regione
siciliana, unitamente a quello impiegato nelle unita' di crisi
istituite presso le prefetture in seguito all'emanazione di specifici
provvedimenti del commissario delegato, e' autorizzato, per la durata
dello stato di emergenza, a svolgere prestazioni di lavoro
straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili, effettivamente
reso ed attestato, con oneri a carico del commissario delegato.
6. Per l'attuazione dell'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche
e integrazione, il presidente della regione - commissario delegato
puo' avvalersi, anche per singoli interventi, di un soggetto
attuatore, con compiti di definizione delle modalita' di gara,
adozione degli atti di affidamento per lavori e gestione dei
medesimi. Per le suddette attivita' il soggetto attuatore puo'
avvalersi della struttura di supporto del presidente della regione
commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3189/2002.
7. Per il compimento delle attivita' di cui a precedenti commi 1, 2
e 3, il commissario delegato si avvale dei poteri e della struttura
di cui all'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche ed
integrazione.
8. Sono abrogati l'art. 7 dell'ordinanza n. 3052/2000 e l'art. 4
dell'ordinanza n. 114/2001.


Art. 2.
1. A seguito della situazione di emergenza cagionata dalla
prolungata siccita', che ha compromesso gravemente le riserve
vegetative e determinato ingenti danni all'intero settore zootecnico
in tutto il territorio della regione siciliana, il presidente della
regione siciliana - commissario delegato si avvale di un soggetto
attuatore per porre in essere interventi diretti al superamento della
detta situazione emergenziale, con autonomia dell'impegno e
dell'erogazione della relativa spesa, di cui al presente articolo.
2. A tal fine, il soggetto attuatore assegna ai soggetti aventi
titolo i fondi finalizzati all'acquisto di foraggio e mangimi nonche'
i contributi da corrispondere agli aventi diritto in ragione delle
perdite subite per capi di bestiame.
3. Tenuto conto della necessita' di contenere l'utilizzo di
alimenti destinati al consumo animale, il soggetto attuatore adotta
tutte le iniziative, anche di carattere procedimentale, affinche' si
realizzi, previa definizione dei relativi criteri, termini e
modalita', l'abbattimento e il conseguente ammasso o distruzione
degli animali che risultino improduttivi nello specifico contesto
zootecnico, prevedendo, altresi', un indennizzo da corrispondere agli
aventi diritto.
4. Per le attivita' oggetto del presente articolo il soggetto
attuatore si avvale di dieci unita' di personale a tempo pieno
appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. Il soggetto
attuatore puo', inoltre, avvalersi di due consulenti nominati in
osservanza delle modalita' di cui al comma 5 dell'art. 6
dell'ordinanza n. 3189/2002 - unitamente a due unita' di personale
esperto in zootecnia. A questi ultimi sara' corrisposta un'indennita'
pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. La
durata dell'utilizzazione del personale di cui al presente articolo
e' limitata alla validita' della dichiarazione dello stato di
emergenza idrica per il territorio della regione siciliana.
5. Per l'attivita' prevista dal presente articolo il soggetto
attuatore puo' avvalersi della collaborazione degli ispettori
provinciali dell'agricoltura e delle aziende sanitarie locali.


Art. 3.
l. Ferma l'adozione di una o piu' successive ordinanze riguardanti
determinate porzioni di territorio regionale caratterizzate da
specifiche complesse problematiche, il Commissario delegato di cui
all'art. 1 provvede all'attuazione della necessaria azione di
coordinamento con gli interventi gia' individuati, in atto o
realizzati sulla base della citata ordinanza n. 3189/2002.


Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b) il commissario delegato, anche al fine di migliorare
l'efficacia della propria azione, avvale della collaborazione del
Servizio nazionale dighe.
2. Per l'espletamento dell'attivita' di collaborazione di cui al
comma precedente il Servizio nazionale dighe e' autorizzato ad
avvalersi di un contingente di quindici unita' di personale,
proveniente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici anche
economici, collocato in posizione di comando o fuori ruolo. Tale
personale, unitamente a quello attualmente applicato presso il
Servizio nazionale dighe in posizione di comando, fuori ruolo,
distacco, in numero di 3 unita', e' mantenuto in servizio per
l'intera durata della dichiarazione di stato di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002.
3. Il Servizio nazionale dighe, per le medesime finalita', e'
autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato - avente
durata limitata alla validita' della dichiarazione di stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 maggio 2002 - previo esperimento di una selezione per titoli,
dieci unita' di personale tecnico in possesso di diploma di laurea
attinente le materie di competenza del servizio. Al personale in
esame verra' attribuito il trattamento economico spettante al
personale di ruolo appartenente all'area C, posizione economica C2 di
cui al C.C.N.L. Comparto ministeri stipulato il 2 giugno 1998.
4. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione
degli adempimenti di competenza connessi alla situazione di emergenza
in atto, il personale di ruolo del Servizio, nonche' il personale di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' autorizzato a svolgere
prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore
mensili, computate sulla base dell'attivita' effettivamente resa ed
attestata.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della
presente ordinanza, il commissario delegato ha facolta' di assumere,
attraverso selezione per titoli, con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata della dichiarazione di stato di emergenza
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio
2002, dieci unita' di personale tecnico, in possesso di diploma di
laurea attinente le finalita' di cui all'articolo sopra citato, da
retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al
personale appartenente alla categoria D1 del vigente contratto
collettivo regionale dei dipendenti dell'amministrazione regionale
siciliana.


Art. 5.
1. Per il superamento dello stato di emergenza idrica nel
territorio della regione siciliana il commissario delegato di cui al
precedente art. 1 puo' stipulare apposite convenzioni con gli enti di
cui all'art. 6, primo comma, dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo
2002, per studi e consulenze finalizzati all'attuazione degli
interventi di cui allo stato di emergenza per far fronte alle
disfunzioni di ordine organizzativo e gestionale interno degli enti
territoriali, agendo anche in via sostitutiva dei medesimi.
2. Il commissario delegato e' autorizzato anche a provvedere ad
interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti idriche a
valere sulle disponibilita' finaziarie di bilancio delle
amministrazioni e degli enti pubblici preposti, anticipando, ove
occorra, le somme necessarie dalle disponibilita' di cui alla
presente ordinanza.


Art. 6.
1. Il commissario delegato per i compiti di cui all'articolo 1,
comma secondo, lettera c) della presente ordinanza:
dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali
destinate alla realizzazione delle relative opere;
attiva tutte le procedure necessarie per assicurare, ove
previsto, il confinanziamento comunitario degli interventi;
attiva il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsto
per gli interventi finanziati dall'Unione europea.
2. Il commissario delegato per gli studi, i piani d'ambito e le
progettazioni degli interventi previsti dalla programmazione dei
fondi comunitari, nonche' dagli accordi di programma quadro in
materia di risorse idriche puo' avvalersi della Sogesid S.p.a.
costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96. Tale societa' provvedera' alla realizzazione delle
attivita' di cui sopra con le risorse trasferite o da trasferire da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del fondo
di cui al citato decreto legislativo n. 93/1996 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di dare corso con la massima urgenza agli interventi di
cui alla presente ordinanza, unitamente alla necessita' di svolgere
una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione
per un uso razionale della risorsa idrica ed una limitazione degli
sprechi nelle regioni oggetto di dichiarazione dello stato di
emergenza relativamente all'approvvigionamento e distribuzione
idrica, per la predisposizione di piani di emergenza relativi alla
gestione della distribuzione urbana nei comuni maggiormente a
rischio, per il reperimento di informazioni ed il censimento di fonti
idriche private o non dichiarate il Dipartimento della protezione
civile puo' avvalersi, con le medesime modalita', della societa' di
cui al precedente comma 2.


Art. 7.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato
puo' derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, oltre che alle norme di cui all'art. 11 dell'ordinanza
3189/2002, alle seguenti disposizioni di legge:
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, come coordinato con le disposizioni del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8,
9, 10, 11 e 51;
legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5,
7, 9, 11, 19, 20 e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5,
7, 10, 13, 17, 19, 20, 31 e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1,
2, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 34-ter, 36-bis, 37, 38, 41, 42, 42-bis 42-ter, 43, 44,
45, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21;
legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 10.


Art. 8.
1. Per far fronte a tutti gli oneri, anche di funzionamento,
derivanti dall'attuazione degli interventi in materia di zootecnia e
foraggio di cui al precedente art. 2 della presente ordinanza, e'
stanziata la somma di Euro 30.000.000/00 a valere sul pertinente
capitolo del centro di responsabilita' n. 13 del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'esercizio finanziario 2002.
2. Tale importo e' trasferito, in deroga alle norme di contabilita'
generale in materia di contabilita' speciali, direttamente su
apposito capitolo sulla contabilita' speciale intestata al
commissario delegato di cui all'art. 1, all'uopo istituita e resa
disponibile per le attivita' del soggetto attuatore di cui all'art. 2
con vincolo di destinazione d'uso ed obbligo della relativa
rendicontazione.


Art. 9.
l. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle
iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto
contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza
pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o
contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle
disponibilita' finanziarie del predetto Dipartimento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro: Scajola