Ordinanza
3252
Ulteriori disposizioni integrative ed urgenti per fronteggiare
l'emergenza idrica nella provincia di Palermo.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO
l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO
l'articolo 107, dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
VISTO
il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO
il decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 23, del 28 gennaio 2002, con il quale
lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile
nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31
dicembre 2002, con contestuale nomina dei Presidente della
regione Siciliana Commissario delegato;
VISTO
il decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri in data
16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.120, del 24 maggio 2002, con il quale
è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
alla crisi di approvvigionamento idropotabile nei territori
delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino
al 31 dicembre 2002;
VISTA
l'ordinanza dei Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 3189, del 22 marzo 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80,
dei 5 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province
di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani";
VISTA
l'ordinanza dei Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3224,
dei 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 168, del 19 luglio 2002, recante "Disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province
di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento
della situazione di crisi socioeconomico sanitaria nel settore
zootecnica in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa
l'intero territorio della regione Siciliana";
VISTA
l'ordinanza dei Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3234,
dei 26 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 183, del 6 agosto 2002, recante "Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella
provincia di Palermo";
RITENUTO
di dover disporre, nell'ambito del complesso delle opere di
approvvigionamento idropotabile in corso di realizzazione,
l'attuazione di taluni interventi urgenti integrativi e funzionali
volti a fronteggiare adeguatamente l'emergenza idrica nel
territorio siciliano;
RITENUTO
di prevedere la realizzazione, in termini di somma urgenza,
delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore
ovest dell'invaso di Rosamarina - Casteldaccia al potabilizzatore
di Risalaimi, al fine di conseguire, in particolare, l'obiettivo
del superamento della situazione di emergenza idrica nella
città di Palermo;
SENTITO
il Prefetto di Palermo;
VISTA
la nota della regione Siciliana del 31 ottobre 2002, prot.
n. 7691;
ACQUISITA
l'intesa della regione Siciliana;
SU PROPOSTA
del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
dei Consiglio dei Ministri;
DISPONE
Art. 1
1. Ferma
restando l'azione di coordinamento generale da parte del Presidente
della regione Siciliana nell'ambito territoriale di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 14 gennaio
2002, il Prefetto di Palermo è nominato Commissario
delegato per l'attuazione delle opere di convogliamento delle
acque grezze dall'adduttore ovest dell'invaso di Rosamarina
Casteldaccia al potabilizzatore di Risalaimi per il successivo
trasferimento a Palermo tramite il sistema di condotte esistenti.
2. Il
Commissario delegato, per le finalità di cui al comma
1, dispone per il compimento urgente di tutte le attività
necessarie per consentire la riuscita degli interventi, ivi
compresa l'individuazione delle aree destinate ai movimenti
di terra necessari per la posa e la sistemazione delle condotte.
3. In
relazione alla somma urgenza inerente alle opere di cui al
comma 1, il Prefetto di Palermo Commissario delegato provvede
all'affidamento delle opere, nonché alla relativa realizzazione,
anche a trattativa privata, in deroga alle vigenti norme in
materia di procedimenti concorsuali e specificamente avvalendosi
delle medesime deroghe e procedure di cui all'articolo 11
dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nell'articolo 7
dell'ordinanza n, 3224 dei 28 giugno 2002 e nell'articolo
5 dell'ordinanza n, 3199 dei 24 aprile 2002, nonché
di quelle di cui all'articolo 4 della presente ordinanza;
parimenti provvede per l'eventuale affidamento di forniture
e servizi, nonché per le eventuali acquisizioni che
dovessero essere ritenute necessarie per la realizzazione
delle suddette opere.
4. Il
Prefetto di Palermo Commissario delegato opera anche prescindendo
dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale,
in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica
e di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in
materia idraulica e idrogeologica, prevedendo, altresì,
ove ritenuto necessario, la corresponsione, anche in corso
d'opera, di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione
dei lavori.
5. Il
Prefetto di Palermo - Commissario delegato, per l'attuazione
dei propri compiti, può costituire, ove ritenuto necessario,
un comitato tecnico amministrativo secondo quanto previsto
dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza dei Ministro
dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile
n. 3169, del 21 dicembre 2001, altresì provvedendo
al relativo coordinamento.
Art. 2
1. il
Prefetto di Palermo Commissario - delegato, per l'espletamento
di attività tecniche ed amministrative comunque connesse
alla attuazione della presente ordinanza, può avvalersi
di n. 4 unità di personale in servizio presso l'Ufficio
Territoriale dei Governo di Palermo. In favore del predetto
personale è autorizzata la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo
di 70 ore mensili pro capite, ovvero, qualora appartenente
alla carriera prefettizia, di una indennità pari al
20% della retribuzione di posizione di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera c) del D.P.R. 23 maggio 2001.
2. L'articolo
2 dell'ordinanza 323412002 è soppresso e sostituito
dal seguente:
"1. Il Prefetto di Palermo Commissario delegato, per
l'espletamento di attività tecniche ed amministrative
comunque connesse alla attuazione delle opere di cui al precedente
articolo, può avvalersi di n. 7 unità di personale
in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.
In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite
massimo di 70 ore mensili pro capite, ovvero, qualora appartenente
alla carriera prefettizia, di una indennità pari al
20% della retribuzione di posizione di cui all'articolo 21,
comma, lettera c) dei D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316".
Art. 3
1. Agli
oneri connessi alla realizzazione di quanto disposto dalla
presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie
assegnate dalla delibera Cipe del 23 aprile 1997 e già
trasferite al Presidente della regione Siciliana Commissario
delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, il
quale è autorizzato a versare le risorse finanziarie
su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita,
intestata al Prefetto di Palermo in deroga alle vigenti norme
della legge e del regolamento di contabilità di stato
in materia di contabilità speciale.
Art.
4 1
1. L'articolo
11 dell'ordinanza dei Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3189 del 22 marzo
2002, è così integrato:
- regio
decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche ed
integrazioni articoli 7, 8, 9, 12 bis, 14, 15, 17, 20, 21,
28, 32 e 33;
- legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche ed integrazioni
articoli 11, 13, 17 e 21;
- legge regionale n. 10/1991 articoli 8, 9 e 11;
- legge del 22 ottobre 1971 n. 865 articolo 10;
- legge del 3 gennaio 1978 n. 1 articolo 3;
- legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche articoli
7, 20 comma 3, 24, 25 commi 1 e 2 e 30, nonché le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 12;
- legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 articoli 4, 5, 8, 9,
li, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35 e 40:
- legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 articolo 91 e disposizioni
ivi richiamate;
2. E'
autorizzata la deroga alle disposizioni di cui all'articolo
21, commi 6 e 7 dei decreto legislativo 11 marzo 1999, n.
152 e successive modifiche, con obbligo per il Commissario
delegato Presidente della regione Siciliana di conseguire
ai fini dell'uso dell'acqua, apposita autorizzazione dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale con obbligo altresì del
pieno rispetto, in fase di utilizzo delle fonti, dei parametri
chimici, fisici e batteriologici dettati per il consumo umano.
Art. 5
1. Il
Presidente della regione Siciliana Commissario delegato per
far fronte alla situazione di emergenza idrica è autorizzato
ad anticipare somme a valere sulla contabilità speciale
in favore degli Enti pubblici gestori che si trovano in momentanea
difficoltà finanziaria.
Art. 6
1. Il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti
prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato,
e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione
della presente ordinanza, pertanto, eventuali oneri derivanti
da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo
insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie
dei predetto Dipartimento.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 novembre 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
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