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Ordinanza 3252
Ulteriori disposizioni integrative ed urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107, dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23, del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina dei Presidente della regione Siciliana Commissario delegato;

VISTO il decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.120, del 24 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idropotabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;

VISTA l'ordinanza dei Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3189, del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, dei 5 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani";

VISTA l'ordinanza dei Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3224, dei 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 168, del 19 luglio 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socioeconomico sanitaria nel settore zootecnica in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione Siciliana";

VISTA l'ordinanza dei Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3234, dei 26 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183, del 6 agosto 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo";

RITENUTO di dover disporre, nell'ambito del complesso delle opere di approvvigionamento idropotabile in corso di realizzazione, l'attuazione di taluni interventi urgenti integrativi e funzionali volti a fronteggiare adeguatamente l'emergenza idrica nel territorio siciliano;

RITENUTO di prevedere la realizzazione, in termini di somma urgenza, delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore ovest dell'invaso di Rosamarina - Casteldaccia al potabilizzatore di Risalaimi, al fine di conseguire, in particolare, l'obiettivo del superamento della situazione di emergenza idrica nella città di Palermo;

SENTITO il Prefetto di Palermo;

VISTA la nota della regione Siciliana del 31 ottobre 2002, prot. n. 7691;

ACQUISITA l'intesa della regione Siciliana;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza dei Consiglio dei Ministri;

DISPONE

Art. 1

1. Ferma restando l'azione di coordinamento generale da parte del Presidente della regione Siciliana nell'ambito territoriale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 14 gennaio 2002, il Prefetto di Palermo è nominato Commissario delegato per l'attuazione delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore ovest dell'invaso di Rosamarina Casteldaccia al potabilizzatore di Risalaimi per il successivo trasferimento a Palermo tramite il sistema di condotte esistenti.

2. Il Commissario delegato, per le finalità di cui al comma 1, dispone per il compimento urgente di tutte le attività necessarie per consentire la riuscita degli interventi, ivi compresa l'individuazione delle aree destinate ai movimenti di terra necessari per la posa e la sistemazione delle condotte.

3. In relazione alla somma urgenza inerente alle opere di cui al comma 1, il Prefetto di Palermo Commissario delegato provvede all'affidamento delle opere, nonché alla relativa realizzazione, anche a trattativa privata, in deroga alle vigenti norme in materia di procedimenti concorsuali e specificamente avvalendosi delle medesime deroghe e procedure di cui all'articolo 11 dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nell'articolo 7 dell'ordinanza n, 3224 dei 28 giugno 2002 e nell'articolo 5 dell'ordinanza n, 3199 dei 24 aprile 2002, nonché di quelle di cui all'articolo 4 della presente ordinanza; parimenti provvede per l'eventuale affidamento di forniture e servizi, nonché per le eventuali acquisizioni che dovessero essere ritenute necessarie per la realizzazione delle suddette opere.

4. Il Prefetto di Palermo Commissario delegato opera anche prescindendo dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in materia idraulica e idrogeologica, prevedendo, altresì, ove ritenuto necessario, la corresponsione, anche in corso d'opera, di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

5. Il Prefetto di Palermo - Commissario delegato, per l'attuazione dei propri compiti, può costituire, ove ritenuto necessario, un comitato tecnico amministrativo secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza dei Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3169, del 21 dicembre 2001, altresì provvedendo al relativo coordinamento.

Art. 2

1. il Prefetto di Palermo Commissario - delegato, per l'espletamento di attività tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione della presente ordinanza, può avvalersi di n. 4 unità di personale in servizio presso l'Ufficio Territoriale dei Governo di Palermo. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del D.P.R. 23 maggio 2001.

2. L'articolo 2 dell'ordinanza 323412002 è soppresso e sostituito dal seguente:
"1. Il Prefetto di Palermo Commissario delegato, per l'espletamento di attività tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione delle opere di cui al precedente articolo, può avvalersi di n. 7 unità di personale in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'articolo 21, comma, lettera c) dei D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316".

Art. 3

1. Agli oneri connessi alla realizzazione di quanto disposto dalla presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate dalla delibera Cipe del 23 aprile 1997 e già trasferite al Presidente della regione Siciliana Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, il quale è autorizzato a versare le risorse finanziarie su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Prefetto di Palermo in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità di stato in materia di contabilità speciale.

Art. 4 1

1. L'articolo 11 dell'ordinanza dei Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002, è così integrato:

- regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 12 bis, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 32 e 33;
- legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modifiche ed integrazioni articoli 11, 13, 17 e 21;
- legge regionale n. 10/1991 articoli 8, 9 e 11;
- legge del 22 ottobre 1971 n. 865 articolo 10;
- legge del 3 gennaio 1978 n. 1 articolo 3;
- legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche articoli 7, 20 comma 3, 24, 25 commi 1 e 2 e 30, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 12;
- legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 articoli 4, 5, 8, 9, li, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35 e 40:
- legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 articolo 91 e disposizioni ivi richiamate;

2. E' autorizzata la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 7 dei decreto legislativo 11 marzo 1999, n. 152 e successive modifiche, con obbligo per il Commissario delegato Presidente della regione Siciliana di conseguire ai fini dell'uso dell'acqua, apposita autorizzazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con obbligo altresì del pieno rispetto, in fase di utilizzo delle fonti, dei parametri chimici, fisici e batteriologici dettati per il consumo umano.

Art. 5

1. Il Presidente della regione Siciliana Commissario delegato per far fronte alla situazione di emergenza idrica è autorizzato ad anticipare somme a valere sulla contabilità speciale in favore degli Enti pubblici gestori che si trovano in momentanea difficoltà finanziaria.

Art. 6

1. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie dei predetto Dipartimento.


La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, 27 novembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri