Ordinanza
3299
Gazzetta Ufficiale N. 159 del 11 Luglio 2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio
2003
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare
l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel
territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3299).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data
6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione
alla
crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nelle province
del
territorio della regione Siciliana e' stato, da ultimo, prorogato
fino al 31 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2428 del 3 aprile
1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 85
dell'11 aprile 1996;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3043 del 26 febbraio
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
n. 53 del 4 marzo 2000;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3052 del 31 marzo
2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 92
del 19 aprile 2000;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3059 del 30 maggio
2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 130
del 6 giugno 2000;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3108 del 24 febbraio
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
n. 50 del 1° marzo 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3114 del 19 marzo
2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 81
del 6 aprile 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3128 del 27 aprile
2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 103
del 5 maggio 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3131 del 30 aprile
2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 108
dell'11 maggio 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3160 del 27 novembre
2001
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 280
del 1° dicembre 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3189 del 22 marzo
2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 80
del 5 aprile 2002;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno
2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 168
del 19 luglio 2002;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3234 del 26 luglio
2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 183
del 6 agosto 2002;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3252 del 27 novembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
n. 283 del 3 dicembre 2002;
Visto l'Accordo di programma quadro risorse idriche per la
regione
Siciliana, stipulato in data 5 ottobre 2001, e le successive
modifiche ed integrazioni;
Preso atto della avvenuta costituzione degli ambiti territoriali
ottimali, previsti dalla legge n. 36/1994, cosi' come recepita
dalla
regione Siciliana con legge n. 10/1999, e della approvazione
dei
relativi piani d'ambito;
Ritenuto indifferibile ed urgente assicurare, fino all'effettivo
avvio della gestione degli ambiti da parte dei soggetti
imprenditoriali in fase di individuazione, la realizzazione
degli
interventi sulle reti interne finalizzati al superamento dello
stato
di emergenza, dichiarati imprescindibili ed urgenti dalle
Unita' di
crisi istituite presso gli Uffici territoriali del Governo;
Ritenuto altresi' che il definitivo superamento della condizione
di
emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione isolana e' inscindibilmente legato alla previsione
di
ulteriori misure urgenti per la realizzazione delle infrastrutture
indicate nel sopra citato Accordo di programma quadro risorse
idriche
per la regione Siciliana;
Considerato che la situazione di maggiore criticita' nella
distribuzione delle risorse idriche e' rappresentata dalla
fatiscenza, insufficienza, nonche' dal mancato completamento
del
sistema acquedottistico e di invasi artificiali a servizio
delle
province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e che quindi
risulta
assolutamente indispensabile adottare iniziative di carattere
urgente
finalizzate alla normalizzazione dell'erogazione delle risorse
idriche in dette province, anche in considerazione dell'avvento
della
stagione estiva;
Ravvisata, quindi, la necessita' di procedere in termini di
somma
urgenza alla realizzazione del sistema di accumulo, potabilizzazione
e distribuzione di risorse idriche a servizio delle popolazioni
delle
province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e, segnatamente,
degli acquedotti «Gela-Aragona», «Favara
di Burgio», «Montescuro
Ovest», dell'ampliamento del «Potabilizzatore
di Sambuca di Sicilia»
e della costruzione del «Serbatoio artificiale Blufi
sul fiume Imera
meridionale»;
Considerato altresi', che sulla base di quanto previsto
dall'Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione
Siciliana, allegato 1, nello stesso ambito territoriale
pluriprovinciale sopra richiamato insistono l'invaso Villarosa,
l'invaso Gibbesi ed il «Sistema Sosio Verdura - Belice»,
per ognuno
dei quali sono stati acquisiti gli studi strumentali alla
progettazione delle opere di captazione e fruizione delle
acque ivi
localizzabili;
Ravvisata la necessita' di provvedere con ogni urgenza alla
correlata progettazione, funzionale alla approvazione di rito
ed alla
realizzazione di dette opere, in ragione della stretta correlazione
delle medesime con il definitivo superamento dello stato di
emergenza;
Considerato, inoltre, che la massima criticita' del sistema
di
distribuzione delle risorse idriche nelle province di Caltanissetta,
Agrigento e Trapani si riscontra nella citta' di Agrigento
per la
quale, sia a causa della particolare condizione di vetusta'
e
disfunzione del sistema esterno di adduzione dell'acqua ai
serbatoi,
sia a causa del sistema interno di distribuzione, occorre
provvedere
con somma urgenza alla creazione di strutture temporanee e
di
soccorso di produzione di fonti idriche non convenzionali,
ad
integrazione della scarsa disponibilita' di fatto assicurata
dall'attuale sistema di veicolazione della risorsa idrica
disponibile,
Vista la nota prot. n. 15464 del 4 aprile 2003 del sindaco
del
comune di Agrigento, inviata all'Ufficio del commissario delegato
per
l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel
territorio
della regione Siciliana;
Considerata altresi' la grave situazione determinatasi nel
settore
dell'approvvigionamento idrico nella provincia di Siracusa,
e
segnatamente nell'area industriale di pertinenza del Consorzio
ASI di
Siracusa e nel territorio dei comuni di Melilli e Priolo,
dove il
quadro emergenziale, gia' estremamente critico in conseguenza
di
fenomeni di insalinamento delle falde e conseguente rischio
di
subsidenza, ha conosciuto un ulteriore aggravamento a causa
della
riscontrata presenza di idrocarburi nelle falde acquifere;
Ravvisata quindi la necessita', al fine di un definitivo
superamento dell'emergenza, di procedere in termini di somma
urgenza
alla realizzazione delle opere ricadenti nel sopra citato
ambito
territoriale, ricomprese nell'Accordo di programma quadro
risorse
idriche per la regione Siciliana;
Ritenuto altresi' necessario individuare, nelle more del
superamento della condizione di emergenza, nel Presidente
della
regione Siciliana - Commissario delegato il soggetto unico
cui
demandare ogni decisione, nell'ottica di una necessaria
pianificazione del complesso delle attivita' di carattere
emergenziale, in ordine alla distribuzione delle risorse idriche
tra
i settori idropotabile, agricolo, industriale interessati
alla
fruizione;
Ravvisata la necessita' di disporre ulteriori misure di natura
contabile relative agli interventi eseguiti sulla condotta
sottomarina di Favignana, ai sensi della citata ordinanza
n.
3043/2000;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art.
1.
1. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato,
ferme le iniziative da porre in essere sulla base delle precedenti
ordinanze citate in premessa, ed al fine di rendere piu' efficace
l'azione di carattere straordinario finalizzata al definitivo
superamento dello stato di emergenza nel settore
dell'approvvigionamento idrico, provvede a:
a) realizzare gli interventi prioritari e strategici previsti
negli allegati dell'accordo di programma quadro «Risorse
idriche per
la regione Siciliana» stipulato in data 5 ottobre 2001
e successive
modifiche ed integrazioni;
b) qualora le Autorita' di ambito non provvedano ad individuare
i
soggetti gestori entro il termine di novanta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, adottare le iniziative
strettamente necessarie al superamento della condizione di
emergenza
ed alla piena operativita' degli ambiti territoriali ottimali,
secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della
regione Siciliana del 7 agosto 2001, ponendo in essere, ove
occorra,
gli interventi sostitutivi in luogo dei soggetti inadempienti
e le
misure di accompagnamento necessarie all'avvio della gestione
degli
ambiti territoriali ottimali;
c) rideterminare, per le finalita' strettamente necessarie
al
superamento dell'emergenza idrica, le linee di programmazione
delle
iniziative e degli interventi da attuare nella regione Siciliana,
sulla base delle esigenze gia' prospettatesi durante il corso
della
gestione commissariale, ed azionare le procedure funzionali
alla
realizzazione delle opere cosi' individuate;
d) realizzare in termini di somma urgenza gli acquedotti
«Gela-Aragona», «Favara di Burgio»,
«Montescuro Ovest», nonche'
l'ampliamento del «potabilizzatore di Sambuca di Sicilia»
e la
costruzione del «Serbatoio artificiale Blufi sul fiume
Imera
meridionale» con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza
n.
3252/2002;
e) tenuto conto del collegamento funzionale tra le opere appena
indicate, ed i sistemi di captazione e distribuzione correlati
all'invaso Villarosa, all'invaso Gibbesi ed al «Sistema
Sosio Verdura
- Belice», ed esaminati gli studi gia' realizzati allo
scopo di
avviare nel piu' breve tempo possibile i lavori di realizzazione
delle opere individuate, affidare in deroga alla disciplina
ordinaria
la progettazione delle opere relative, necessarie al superamento
della condizione di emergenza idrica;
f) avviare con ogni urgenza e fino alla realizzazione del
sistema
acquedottistico a servizio delle popolazioni delle province
di
Caltanissetta, Agrigento e Trapani, l'iniziativa indicata
nel
successivo art. 7 per l'approvvigionamento idrico di soccorso
alla
citta' di Agrigento ed ai comuni limitrofi;
g) realizzare in termini di somma urgenza e con i poteri di
cui
all'art. 1 dell'ordinanza n. 3252/2002, le seguenti opere,
previste
dall'Accordo quadro risorse idriche per la regione Siciliana
e
ricadenti nel territorio della provincia di Siracusa:
Consorzio ASI Siracusa, «Ottimizzazione delle risorse
idriche -
scorporo, trattamento e riutilizzo delle acque dolci - II
lotto di
completamento», con contestuale individuazione del gestore;
Consorzio ASI Siracusa «Manutenzione straordinaria degli
schemi
idrici a servizio dell'area industriale "Quota 100"
Chiarificatore -
Progetto I lotto»;
h) predisporre, ove occorra, la progettazione delle opere
e delle
infrastrutture strettamente necessarie al superamento dell'emergenza
idrica nel territorio regionale o attraverso le professionalita'
tecniche presenti nella struttura commissariale, o mediante
la
stipula di convenzioni con soggetti esterni alla struttura
commissariale, in deroga alla disciplina vigente;
i) utilizzare le risorse finanziarie in disponibilita' anche
per
iniziative, strettamente correlate al superamento dello stato
di
emergenza, pertinenti al settore irriguo, industriale e zootecnico;
l) avvalersi delle prerogative previste all'art. 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2428 del 3 aprile
1996,
al fine di consentire l'apertura delle cave occorrenti alla
costruzione del corpo diga, e strumentali al completamento
dell'invaso Blufi;
m) nelle more del superamento dello stato di emergenza, ed
al
fine di assicurare un'azione unitaria in materia di distribuzione
di
risorse idriche nei settori idropotabile, agricolo ed industriale
interessati alla fruizione, adottare le decisioni necessarie,
urgenti
ed indifferibili in ordine alla distribuzione medesima.
Art. 2.
1. L'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3189/2002 e' cosi'
modificato:
«3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, e se strettamente necessario al superamento della
condizione di emergenza, il commissario delegato - Presidente
della
regione Siciliana:
a) puo' acquisire, previa intesa con i soggetti titolari
dell'iniziativa, gli studi, le indagini, ed i progetti gia'
in capo
ad enti pubblici territoriali e non territoriali, economici
e non
economici ed a societa' con partecipazione pubblica, e, se
gia'
esistenti e deliberati, previa intesa, i relativi finanziamenti;
b) completare, previa intesa con i soggetti titolari
dell'iniziativa, la realizzazione di opere gia' avviate, integrando,
ove occorra, le eventuali risorse gia' disponibili.».
Art. 3.
1. La somma di Euro 1.032.913,80, di cui all'art. 3 dell'ordinanza
n. 3189/02, gia' disponibili presso la contabilita' speciale
del
Commissario delegato, e' svincolata dall'originaria destinazione
ed e
destinata per le finalita' di cui all'art. 7, fermo restando
l'onere,
in capo all'Ufficio del commissario, di liquidare all'Amap
(Azienda
municipalizzata acquedotti Palermo) la somma delle spese gia'
sostenute per la verifica della funzionalita' dell'impianto
di
sollevamento Garcia Poma.
Art. 4.
1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3189/2002, dopo il comma 2
e'
aggiunto il seguente comma 2-bis: «Il trattamento economico
fondamentale dei dipendenti, utilizzati dalla struttura commissariale
resta a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre
sono a
carico della gestione commissariate tutte le competenze e
gli oneri
accessori previsti dalla presente ordinanza e dagli istituti
contrattuali vigenti nelle amministrazioni di provenienza.
Al
personale di cui al comma 2 si applicano gli istituti contrattuali
vigenti nelle amministrazioni di provenienza».
2. All'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 3189/2002 le parole
«dieci consulenti» sono sostituite con le parole
«tredici
consulenti».
3. All'art. 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma
5-bis:
«E' istituito, con esclusiva finalita' consultiva, il
"collegio dei
consulenti", organo collegiale con funzioni di supporto
alle
attivita' finalizzate al superamento dello stato di emergenza,
cui
partecipa il dirigente preposto alla struttura commissariale».
Art. 5.
1. Il personale impiegato nelle unita' di crisi istituite
presso le
Prefetture, previa formale individuazione da parte del Prefetto,
e'
autorizzato, per la durata dello stato di emergenza, a svolgere
prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti
dalla
normativa vigente, nel limite massimo di settanta ore mensili,
effettivamente reso ed attestato, con oneri a carico delle
risorse
assegnate al commissario delegato.
Art. 6.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma
1,
lettera d), il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto
necessario, ad affidare l'incarico per la progettazione delle
opere
di completamento del «Serbatoio artificiale Blufi sul
fiume Imera
meridionale», e l'incarico di responsabile del procedimento
e di
direzione dei lavori degli acquedotti «Gela-Aragona»,
«Favara di
Burgio», «Montescuro Ovest», nonche' dell'ampliamento
del
«Potabilizzatore di Sambuca di Sicilia», a soggetti
dotati di elevata
e comprovata professionalita' nel settore, rispettivamente,
della
progettazione e della direzione dei lavori, in deroga all'art.
11
della legge regionale n. 7/2002 ed alle norme dalla medesima
richiamate.
2. Al fine di assicurare ai soggetti chiamati a realizzare
le opere
un idoneo supporto per la tempestiva disponibilita' delle
forniture
necessarie, sono attribuiti al commissario delegato i poteri
di cui
al combinato disposto dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248,
all. E, e della legge 30 novembre 1950, n. 996.
Art. 7.
1. In considerazione della perdurante situazione di massima
criticita' nel settore dell'approvvigionamento idrico della
citta' di
Agrigento e dei comuni limitrofi, e della conseguente necessita'
di
procedere in termini di somma urgenza al reperimento di risorse
idriche ad integrazione ed a supporto di quelle insufficienti
attualmente in disponibilita', anche tenuto conto dell'approssimarsi
del periodo estivo, il commissario delegato e' autorizzato
a porre in
essere tutte le iniziative di carattere convenzionale per
la
fornitura di acqua dissalata da parte di imprese private.
2. Al fine di assicurare ai soggetti chiamati a realizzare
le opere
un idoneo supporto per la tempestiva disponibilita' delle
forniture
necessarie, sono attribuiti al commissario delegato i poteri
di cui
al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 2248/1865,
all. E, e
della legge 30 novembre 1950, n. 996.
Art. 8.
1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 3224/2002 e' cosi' sostituito:
«1. Il commissario delegato, per lo svolgimento delle
attivita'
emergenziali di cui alla presente ordinanza, si avvale della
collaborazione del Registro italiano dighe, attraverso l'attivazione
di specifiche convenzioni funzionali allo studio di soluzioni
tecnico
operative mirate al definitivo superamento della situazione
di
emergenza idrica, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata
in
vigore della presente ordinanza.
2. Per l'espletamento dell'attivita' di collaborazione di
cui al
comma 1, il Registro italiano dighe e' autorizzato ad avvalersi,
mediante chiamata diretta ed in deroga alle ordinarie procedure
di
comando e/o distacco, di un contingente di quindici unita'
di
personale, di cui cinque appartenenti all'area C ed in possesso
di
elevata e comprovata esperienza nel settore, proveniente da
enti e
amministrazioni di cui all'art. 9, comma 1, da collocare anche
fuori
ruolo, di cui almeno cinque da destinare stabilmente alla
collaborazione del commissario delegato per l'emergenza idrica,
nonche' di un consulente di comprovata qualificazione professionale.
3. Gli oneri connessi all'attuazione del comma 2 sono posti
a
carico delle disponibilita' di cui alla presente ordinanza.
4. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato
ed
il Registro italiano dighe, per le finalita' di cui all'art.
1, comma
2, lettera b), sono autorizzati ciascuno ad assumere, con
contratto a
tempo determinato, previo esperimento di una selezione per
titoli,
dieci unita' di personale tecnico in possesso di diploma di
laurea
attinente alle materie di competenza del Registro italiano
dighe,
nonche', con le medesime procedure, cinque unita' di personale
in
possesso di diploma di laurea in materie giuridico-economiche.
Al
personale in esame verra' attribuito il trattamento economico
spettante al personale di ruolo appartenente alla categoria
D1, del
vigente contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale siciliana. Il relativo onere
gravera'
sulle disponibilita' finanziarie di cui alla presente ordinanza.
5. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle
iniziative e degli adempimenti funzionali alla messa a regime
del
sistema degli invasi artificiali della regione Siciliana,
il
personale destinato stabilmente alla collaborazione del commissario
delegato per l'emergenza idrica, e previa formale intesa con
lo
stesso, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro
straordinario, entro il limite massimo di settanta ore mensili
e di
cinquecento ore annuali pro-capite, calcolate sulla base
dell'attivita' effettivamente resa e formalmente attestata.
6. In caso di attivazione della procedura del comando, le
amministrazioni di appartenenza definiscono le relative modalita',
nel rispetto del termine indicato dal comma 14 dell'art. 7
della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Per esigenze straordinarie, connesse all'emergenza idrica
di cui
alla presente ordinanza, ed al fine di assicurare la funzionalita'
del Registro italiano dighe il contingente di personale, tecnico
e
amministrativo, utilizzato in posizione di fuori ruolo, distacco
o
comando, e' mantenuto in servizio presso il R.I.D. per l'intera
durata dello stato di emergenza idrica nella regione Siciliana.».
Art. 9.
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3252/2002, dopo
la parola
«finanziarie», e' aggiunto il seguente periodo:
«anche, se del caso,
mediante emissione di titoli di pagamento del commissario
delegato
direttamente intestati alla ditta creditrice dell'Ente pubblico
gestore.».
Art. 10.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario
delegato
- Presidente della regione Siciliana e' autorizzato a derogare,
oltre
alle disposizioni previste, rispettivamente, all'art. 1
dell'ordinanza n. 2428/1996, ed a quelle indicate all'art.
11
dell'ordinanza n. 3189/2002, all'art. 7 dell'ordinanza n.
3224/2002,
nonche' all'art. 4 dell'ordinanza n. 3252/2002, anche alle
seguenti
norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 ed 11;
legge 30 novembre 1950, n. 996;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e
22, e
corrispondenti norme della legge regionale n. 10/1999;
decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della
regione Siciliana del 5 agosto 1994;
legge regionale 1° marzo 1995, n. 19;
legge regionale 28 marzo 1995, n. 24, art. 3;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996,
recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;
legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25, articoli 1, 2, 3;
decreto del Presidente della regione Siciliana 7 agosto 2001,
recante «Modalita' di costituzione degli ambiti territoriali
ottimali
per il governo e l'uso delle risorse idriche»;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata
ed
integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e
dalla
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8,
9, 11, 13,
15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
40, 41,
41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive
modifiche
ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme
sopra
indicate;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come recepita dall'art.
1
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,
cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo
27 dicembre 2002, n. 302, cosi' come richiamato dall'art.
36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, articoli 6, 10, 11,
15, 16,
17, 49, 50.
Art. 11.
1. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato
provvede al completamento degli adempimenti di natura contabile
relativi agli interventi eseguiti sulla condotta sottomarina
di
Favignana ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3043/2000;
2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle residue risorse
disponibili gia' trasferite dal commissario delegato pro-tempore
ex
art. 1 dell'ordinanza n. 3131/2001, sulla contabilita' speciale
intestata allo stesso Presidente della regione Siciliana,
ai sensi
dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3189/2002, e per la parte residuale
a
valere sul Fondo per la protezione civile.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede ai recuperi
dei
crediti di natura sia tariffaria sia fiscale, nascenti dalle
attivita' e dagli interventi posti in essere dalle gestioni
commissariali per il superamento dell'emergenza idrica nel
territorio
dette isole minori della regione Siciliana.
Art. 12.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza
della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il
commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla
data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre
in
essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione
e
cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla
scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica
al
Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento
dei
programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti
ed
indicando te misure che si intendono adottare per ricondurre
la
realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni
di cui
al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della
presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato
per il
rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare
i
documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui
al comma
2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale
di un
nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo
del
Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale
in
servizio presso il Dipartimento stesso.
Art. 13.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo
ad ogni
rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente
ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico
dei
soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2003
Il Presidente: Berlusconi
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